
Viviamo Buggerru: l'associazione
Viviamo Buggerru ODV - ETS è un'associazione culturale dedicata alla promozione e valorizzazione del territorio di Buggerru e delle sue ricchezze storiche, culturali e ambientali.
Lavoriamo per creare un senso di comunità forte e inclusivo, organizzando eventi, attività e progetti che coinvolgano i residenti e i visitatori.
L'organigramma
Lo Statuto
STATUTO Dl ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA VIVIAMO BUGGERRU
Art. I — Denominazione, sede e durata
l . Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli ant. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 11.
1 1 7 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione denominata VIVIAMO BUGGERRU ETS che con la sua iscrizione al RUNTS sezione ODV assumerà la denominazione"VIVIAMO BUGGERRU Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" 0, in breve, "VIVIAMO BUGGERRU ODV - ETS".
2. L'associazione ha sede legale in Buggerru (SU). Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'ssociazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'associazione è illimitata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Art. 2 — Scopo
I. L'Associazione è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Lo scopo dell'Associazione è promuovere la crescita culturale, sociale, ambientale e turistica del territorio regionale e dei suoi abitanti, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, la coesione comunitaria, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale, e l'inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento volontario e gratuito dei propri aderenti e della comunità locale.
Persegue tali finalità nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, solidarietà e sussidiarietà, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 — Attività
l. L'associazione non ha scopo di lucro.
2. Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
• educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali esclusa l'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone disoccupate, svantaggiate, disabili e desiderose di miglioramento sociale;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
• promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco nonché tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo, l'associazione si propone di sensibilizzare la collettività organizzando convegni, mostre, eventi e altre attività di promozione/divulgative in genere
4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
5. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
6. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare, in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dall'art. 6 del D.Lgs. Il
7/2017 e come individuate dal Consiglio Direttivo.
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Art. 4 - Soci
I. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e vogliano rendere un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.
Art. 5 - Ammissione del socio
l. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. II Consiglio Direttivo potrà richiedere eventuale documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art.6 - Qualità del soci
l . I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e quelli successivamente ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, in relazione alle loro competenze, esperienze e/o alla loro fattiva opera
pluriennale nell'ambiente associativo.,
b) soci ordinari: sono persone fisiche che aderiscono all'associazione condividendone le finalità e partecipando alla vita associativa. Non sono obbligati a prestare attività volontaria salvo loro libera scelta. Nel caso prestassero la propria attività in via continuativa e volontaria assumo anche la qualifica di soci volontari;
c) soci onorari: sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a fame parte effettiva per espresso divieto normativo;
d) soci volontari : sono coloro che, aderendo all'associazione, si impegnano a svolgere attività volontaria personale, spontanea e gratuita a favore della comunità e del bene comune, nel rispetto del D.Lgs. II 7/2017. I soci volontari sono coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni, malattie e responsabilità civile;
e) soci sostenitori: sono coloro che richiedono di far parte dell'associazione contribuendo agli scopi associativi mediante conferimento in denaro o in natura.
2. La stessa persona può rivestire più qualifiche, se compatibili tra loro
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Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
I. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e, fatte salve le limitazioni di cui più oltre, di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
• essere rimborsati, se volontari, delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 1 17/2017;
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico — finanziario, consultare i verbali;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi rivalutata
Art. 8 - Quota associativa
l. II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.
2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare successivo, versando la quota associativa stabilita annualmente dal direttivo. In fase di costituzione vengono stabilite, per il primo anno e sino a modifica del direttivo, le seguenti quote minime:
quota annuale soci fondatori € 100,00 quota annuale soci ordinari € 50,00 quota annuale soci onorari € 0,00 quota annuale soci sostenitori/volontari minimo € 10,00
3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal
Consiglio Direttivo.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
I. La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
d) espulsione: L'ssociato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:
i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte acceflate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati ln maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
2. Il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
Art. IO - Organi Sociali
l. Gli organi dell'associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Organo di controllo;
e) Organo di revisione.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.
Art. II -Assemblea
l . L'Assemblea è composta dai soci dell&'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che Mano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea
l . L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da Inviare almeno IO giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della nunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 gio (IO nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assem al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella s dell'organizzazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando Il Consiglio Direttivo Io ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E'ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 - Compiti dell'assemblea
I. Le competenze dell'assemblea sono:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo tra tutti i soci;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
I) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera Io scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 14 - Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 15 - Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'organizzazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.
2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.
4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
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Art. 16 - Struttura dell'assemblea
1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione
Art. 17 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati in regola con il versamento della quota associativa tra i soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. I membri del consiglio direttivo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro elezione, Alla scadenza del mandato, i membri del consiglio direttivo si intendono automaticamente prorogati per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo consiglio direttivo. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione procede alla distribuzione delle cariche tra i suoi componenti attribuendo le funzioni di Presidente, vice Presidente, segretario e tesoriere o altre cariche eventualmente previste dal regolamento interno. Le cariche attribuite hanno la durata stabilita al precedente comma.
3. II Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento del richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti este rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunio el Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni, del Consiglio direttivo,
4. Compete al Consiglio direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) fissare le norme per il fimzionamento dell'Associazione;
c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
e) attribuire le cariche sociali eleggendo il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e le altre cariche eventualmente previste dal regolamento interno;
f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
l) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri,
5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Nel corso del triennio, nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS, qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri cosi subentrati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Presidenza
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. II presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. II Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. II segretario dà esecuzioni alle deliberazioni, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza mentre il tesoriere si occupa dell'aspetto finanziario dell'associazione, della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Art. 19 - Organo di controllo
1. È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo è formato da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 codice civile.
3. L'organo di controllo:
a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti
I . L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le I funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cari all'interno dell'Associazione.
Art. 21 - Patrimonio e finanza
1. Il patrimonio dell'associazione, — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
a) quote associative;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
f) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività di interesse generale indicate nel presente statuto;
g) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, svolte in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 1 17/2017 e individuate dal Consiglio Direttivo;
h) proventi da attività di raccolta fondi; di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1 17/2017
i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
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Art. 22 - Beni
1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
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Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
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l . L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. Il 7/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 24 - Scritture contabili e bilancio
I. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 1 17/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. II bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In deroga al termine ordinario di 4 mesi, l'approvazione del bilancio può essere differita sino ad un massimo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano comprovate esigenze, quali:
- complessità nella redazione del bilancio;
- circostanze straordinarie o impreviste che impediscano il rispetto del termine ordinario
- necessità di ulteriori tecnici o contabili
3. La decisione di differire l'approvazione del bilancio deve essere formalizzata con deliberazione del consiglio direttivo e comunicata tempestivamente ai soci.
Art. 25 — Bilanci
l . L'associazione deve redigere il bilancio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo proroga di cui all'art. precedente, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
3. II Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all';art. 3 comma 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 1 17/2017, l'associazione deve:
a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 1 17/2017.
b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c. 1, D.Lgs I l 7/2017.
Art. 26 - Libri
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l . L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo:
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dall stesso organo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a c dello stesso organo;
e) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.
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Art. 27 - Pubblicità e trasparenza
I . Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui
siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.
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Art. 27 bis - Comunicazione e Social Media
I . L'Associazione promuove la propria immagine, le attività svolte e i valori fondanti anche attraverso canali digitali, con particolare riferimento ai social media. A tal fine, l'Associazione predisporrà il proprio profilo ufficiale su Instagram e altri social media.
2.L'utilizzo dei canali social è finalizzato a:
- informare soci e cittadinanza sulle iniziative promosse
- promuovere la partecipazione attiva alla vita associativa;
- documentare attività e progetti coerenti con le finalità statutarie;
- favorire la trasparenza e la comunicazione istituzionali
3. La gestione dei canali digitali è affidata a membri designati dal Consiglio Direttivo, che ne curano i contenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, copyright, e comunicazione istituzionale.
Art. 28 —Collaborazioni e convenzioni
1. L'organizzazione può partecipare a processi di co-programmazione e coprogettazione con le amministrazioni pubbliche, secondo le modalità previste dall'articolo 55 del D.Lgs. 1 17/2017.
2. l'associazione può stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art 56 CTS.
3. Copia di ogni collaborazione e convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
Art. 29 - Personale retribuito
l. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
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Art. 30 - Volontari
I . Il volontario, associato e non, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 1 17/2017, ossia in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
1. Tutti i volontari, anche non soci, che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 32 - Responsabilità dell'associazione
I. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 33 - Assicurazione associazione
l. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 34 - Scioglimento
l . In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 35 - Efficacia dello statuto
I . Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
Art. 36 - Interpretazione dello statuto
l. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 37 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria
I. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art. 16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato. secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente nella provincia dove ha sede l'Associazione.
4. Il Collegio arbitrale sarà costituito da 3 arbitri di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, in funzione di Presidente verrà nominato dalla Camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.
5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. Gli Arbitri decidono secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
6. Ogni controversia che non debba essere decisa a norma delle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità.
Art. 38 - Norme di rinvio e disposizioni finali
I. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico




